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ART. 65. Beni relativi all'impresa [n.d.r. ex art. 77]

Ultimo aggiornamento del:

1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte

sui redditi, si considerano relativi all’impresa, oltre

ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1

dell’articolo 85, a quelli strumentali per l’esercizio

dell’impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell’esercizio

dell’impresa stessa, i beni appartenenti

all’imprenditore che siano indicati tra le attività relative

all’impresa nell’inventario tenuto a norma

dell’articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di

cui al comma 2 dell’articolo 43 si considerano relativi

all’impresa solo se indicati nell’inventario;

per i soggetti indicati nell’articolo 66, tale indicazione

può essere effettuata nel registro dei beni

ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui

all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica

7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

21 dicembre 1996, n. 695 [9 dicembre 1996,

n. 695, n.d.r.].

2. Per le società in nome collettivo e in accomandita

semplice si considerano relativi all’impresa

tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito

nel comma 3 per le società di fatto.

3. Per le società di fatto si considerano relativi

all’impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del

comma 1 dell’articolo 53 [85, n.d.r.], i crediti acquisiti

nell’esercizio dell’impresa e i beni strumentali

per l’esercizio dell’impresa, compresi quelli iscritti

in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente

come strumentali per l’esercizio

dell’impresa.

3 bis. Per i beni strumentali dell’impresa individuale

provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore

è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato

in base alle disposizioni di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 23 dicembre

1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative

all’impresa nell’inventario di cui all’articolo 2217

del codice civile ovvero, per le imprese di cui all’articolo

79 [66, n.d.r.], nel registro dei cespiti ammortizzabili.

Le relative quote di ammortamento

sono calcolate a decorrere dall’esercizio in corso

alla data dell’iscrizione.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

1 aprile 2025

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